Il Governo in queste ore ha emanato finalmente le disposizioni – si spera finali – per regolare la vita degli italiani nel corso di queste feste natalizie 2020 che si annunciano all’insegna del contenimento quasi totale delle relazioni sociali. Riassumiamo di seguito le regole emanate e alleghiamo delle tabelle riassuntive che sono apparse su alcune testate di informazione nazionali e che giudichiamo molto utili allo scopo di capire e adeguarsi.
GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI IL LAZIO SARA’ “ZONA ROSSA”:
24-25-26-27 – e poi – 31-1-2-3-5 e 6
durante questi giorni sarà:
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute [TROVI QUI IL MODULO PER GLI SPOSTAMENTI];
- consentito rientrare alla propria abitazione o domicilio
- consentito andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione
- consentito lo spostamento una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
- saranno chiuse le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi. Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub potranno effettuare solo la consegna a domicilio e l’asporto sino alle 22.
- consentito svolgere sia “attività motoria” individuale e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
- consentito svolgere “attività sportiva” ma solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.
NEGLI ALTRI GIORNI IL LAZIO SARA’ “ZONA ARANCIONE”:
28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio
rispetto alla zona rossa le differenze sono:
- attività commerciali aperte
- consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza
- consentito andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione
- consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri, con l’esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- consentito lo spostamento una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
Speriamo di aver dato un quadro completo di cosa ci aspetta. Se avete commenti o segnalazioni su quanto qui riportato vi chiediamo di inserirlo nei commenti o inviarci segnalazioni alla nostra mail redazionale redazione@latinascalo.org.
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